1. Fino all'elezione degli organi di cui all'articolo 3, gli adempimenti necessari per la costituzione e il funzionamento della nuova provincia sono adottati da un commissario nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.
2. Il commissario di cui al comma 1 resta in carica fino all'insediamento degli organi elettivi della nuova provincia.